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Comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita dei carburanti Attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti. Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010, pubblicato in GU del 26 novembre 2010, n. 277. Procedura di registrazione dei gestori degli impianti autostradali di distribuzione carburanti ed avvio fase volontaria di registrazione e comunicazione dei prezzi da parte dei gestori degli impianti della rete stradale statale e per tutte le altre strade. Sono disponibili le istruzioni che i gestori degli impianti della rete stradale statale e per tutte le altre strade dovranno seguire per accedere volontariamente al sistema di monitoraggio dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile. Salva in ogni caso la vigenza degli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei prezzi dei carburanti, in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e DM 15 ottobre 2010 riferiti ai gestori dei distributori autostradali, tutti gli altri gestori - appartenenti alla rete stradale statale e per tutte le altre strade - potranno volontariamente registrarsi al sistema di monitoraggio ministeriale, comunicare e pubblicare i prezzi dei prodotti carburanti venduti presso i propri distributori. I gestori che parteciperanno alla fase sperimentale, fino ad espressa revoca, saranno tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e DM 15 ottobre 2010, nonché quanto previsto nelle istruzioni che saranno pubblicate sul sito internet dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe, con riferimento alla cadenza, alla veridicità ed alle modalità di comunicazione dei prezzi ivi descritte. Sono disponibili le istruzioni che i gestori degli impianti autostradali di distribuzione carburanti dovranno seguire per accreditarsi ed accedere al sistema di monitoraggio dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile. In attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il DM 15 ottobre 2010 ha previsto come termine iniziale per la comunicazione e pubblicazione dei prezzi praticati dai distributori di carburante per autotrazione per uso civile, il giorno 1° febbraio 2011. Si rammenta che tale obbligo, in una prima fase, è previsto solo a carico dei gestori degli impianti autostradali di distribuzione carburanti e per tutte le tipologie di carburanti. A partire dal 24 gennaio 2011 i gestori destinatari dell'obbligo di legge potranno accedere alle istruzioni predisposte dal Ministero dello sviluppo economico al fine di ottenere, attraverso posta elettronica certificata ed in tempo utile per l'avvio del monitoraggio, le necessarie credenziali di accesso al sistema. A tal fine si comunica che le richieste di accreditamento dovranno pervenire, secondo quanto previsto nelle apposite istruzioni, preferibilmente entro il giorno 28 gennaio 2011.
Articolo 51, legge 23 luglio 2009, n. 99
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